Esistono diversi tipi di matrimonio nel nostro Ordinamento.

Il matrimonio concordatario, celebrato da un ministro della Chiesa cattolica e davanti alla comunità. Ha effetti anche giuridici in quanto il celebrante è riconosciuto come ufficiale di stato civile. Quindi, il matrimonio concordatario viene riconosciuto sia come sacramento, sia come contratto, purché venga trascritto nell’apposito registro.

Il matrimonio solo religioso, scelto da chi non vuole lo stato civile da coniugato ma desidera che l’unione sia benedetta da Dio e celebrata davanti alla comunità cristiana. Sebbene i cittadini italiani siano tenuti a regolarizzare la propria posizione con effetti civili, ci sono alcuni casi motivati in cui può essere rilasciata un’autorizzazione al matrimonio solo religioso.

Un altro tipo di matrimonio riconosciuto in Italia è il matrimonio acattolico. Esso viene celebrato da un ministro di culto non cattolico (ad esempio ebreo, metodista, ecc.) di fede ammessa nello Stato. L’unione ha gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di certe condizioni, tra cui la trascrizione nei registri dello stato civile.

Molto raro, ma esistente è il matrimonio di coscienza. Si tratta di un’unione canonica qualificata come eccezionale, tant’è che dev’essere preventivamente autorizzata dal vescovo. È sempre il prelato ad autorizzare, eventualmente, la sua trascrizione nel registro dello stato civile.