Le unioni civili e la loro cessazione

Le Unioni civili hanno avuto ingresso ufficiale all’interno dell’Ordinamento giuridico italiano, con l’emanazione della L. n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà). Sono fondate su vincoli affettivi ed economici tra due persone maggiorenni dello stesso sesso e si perfezionano attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Ciascun componente della coppia assume nei confronti dell’altro l’obbligo alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale. Ognuno di essi, inoltre, è tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo. Il cognome di famiglia viene scelto dalla coppia tra i loro.

Più in generale, con un’unione civile i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.

Nella disciplina delle Unioni civili non viene fatto alcun riferimento, né all’obbligo di fedeltà, né a quello di collaborazione, che invece scaturiscono dal matrimonio.

L’unione civile si scioglie con effetti immediati e non è previsto, come per il matrimonio, un periodo di separazione antecedente al divorzio. Lo scioglimento si attua quando le parti abbiano manifestato, anche disgiuntamente, la volontà in tal senso dinanzi all’ufficiale di stato civile. In seguito, trascorsi tre mesi, può essere proposta la corrispondente domanda al tribunale competente.

Il giudice dovrà solo accertare la effettiva volontà della parte che ha proposto il ricorso.