
Le successioni
La successione di un rapporto giuridico si ha quando questo viene trasmesso da un soggetto ad un altro, pur restando inalterati gli elementi oggettivi; la successione comporta quindi il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno a più rapporti giuridici.
In particolare, la successione mortis causa trova il suo presupposto nella morte di un soggetto, nei cui rapporti si tratta di succedere: principio fondamentale è che con la morte i diritti patrimoniali di una persona si trasmettono ad altri soggetti; essi possono essere designati o dal titolare del patrimonio, mediante testamento, oppure dalla legge.
Si ha successione a titolo universale quando un soggetto (erede) succede indistintamente nella universalità o in una quota di beni da solo o in concorso con altre persone; si ha, invece, successione particolare quando un soggetto (legatario) succede in uno o più diritti reali o in uno o più rapporti determinati che non vengono considerati come quota del patrimonio.
La successione si apre con la morte di un soggetto, momento dal quale il suo patrimonio rimane privo di titolare; per tale motivo, si ha in seguito la chiamata all’eredità, cioè il titolo in base al quale si succede, che, come precedentemente accennato, può avvenire per testamento o per legge.
L’accettazione è la dichiarazione di volontà unilaterale del chiamato volta all’acquisto dell’eredità e può perfezionarsi mediante due modalità alternative: pura e semplice, che produce la confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto, oppure con beneficio di inventario, per impedire che i patrimoni si confondano e per circoscrivere, quindi, eventuali conseguenze negative al solo patrimonio del de cuius.
Per l’accettazione beneficiata, la legge prevede una forma solenne che si concretizza in una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, la quale viene poi inserita nel registro delle successioni e trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari.
All’eredità si può anche rinunciare, mediante un negozio unilaterale con cui si dichiara di non voler acquistare l’eredità. Con questo atto, l’erede fa cessare gli effetti del proprio diritto a succedere, rimanendo quindi estraneo alla successione. Anche la rinuncia è un atto solenne, che deve essere reso ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.