L’adozione

L’adozione di minori :

Lo Studio Legale Bertoli si occupa di fornire assistenza a quelle coppie di coniugi che abbiano deciso di intraprendere il percorso dell’adozione sia nazionale che internazionale, avendo maturato esperienza anche nell’ambito dei procedimenti di adottabilità in qualità di curatore speciale del minore. Si curano, altresì adozioni in casi particolari ed adozioni di maggiorenni.

Nazionale :

I coniugi sposati da almeno tre anni e non separati, neppure di fatto, i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (la convivenza deve essere comprovata) possono proporre domanda di adozione nazionale, che in realtà è una dichiarazione di disponibilità all’adozione che ha validità di tre anni ed è rinnovabile. L’adozione nazionale è volta all’accoglimento di un minore che sia in stato di abbandono in una struttura Italiana; esso può essere di qualsiasi etnia e/o origine.

La domanda va presentata in carta semplice accompagnata da alcuni documenti tra i quali:

certificato di nascita dei richiedenti; stato di famiglia; dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte; certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi; modello 101 o 740 o busta paga; certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti; dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi; alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori); certificazione di aana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV.

Il Tribunale per i Minorenni incarica i servizi sociali del compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali raccogliendo informazioni sull’ambiente familiare, le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi. I servizi sociali devono valutare attentamente le risorse, i limiti, le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica.

In questa fase è anche compito dei servizi sociali informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle possibili criticità che l’adozione può comportare.

La legge sull’adozione prevede che le indagini siano completate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall’invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’accertamento dell’idoneità. Al termine del periodo di accertamento, i servizi devono redigere una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.

Durante l’indagine i Servizi, riscontrando dei problemi non insolubili, possono chiedere alla coppia di sospendere l’indagine per un breve periodo e riprenderla dopo alcuni mesi di riflessione.

Il Tribunale per i Minorenni esamina la relazione inviata dall’ente locale e convoca la coppia per uno o più colloqui, a seguito dei quali vi possono essere diversi esiti: il Tribunale stabilisce che la coppia è idonea all’adozione, oppure non è idonea, oppure dispone ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi.

Il Tribunale dovrà scegliere tra tutte le coppie che hanno presentato domanda di adozione e sono state dichiarate idonee, quella più adatta al minore adottabile (anche in base alla differenza di età tra adottanti e adottando che non può essere inferiore a 18 anni e maggiore di 45 anni). Per effettuare questa difficile scelta spesso vengono convocate diverse coppie davanti al giudice incaricato che, coadiuvato da personale dei servizi, svolge una breve indagine supplementare sugli aspiranti genitori volta a scegliere la coppia più adatta.

Nel caso di adozione a basso rischio giuridico come nel caso di minori abbandonati alla nascita il Tribunale dispone, con ordinanza del giudice, l’affidamento preadottivo del bambino alla coppia prescelta. Nel caso di adozione ad alto rischio giuridico, ove la famiglia d’origine abbia presentato ricorso avverso al provvedimento di decadenza della potestà genitoriale, il minore viene dato alla coppia in collocamento provvisorio (o temporaneo) fino alla sentenza definitiva, quando inizierà l’anno di affidamento preadottivo. Per l’affidamento preadottivo, occorre il consenso del minore (art. 7) che abbia compiuto 14 anni; il minore di età superiore a 12 anni deve essere interpellato (anche di età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).

Mentre il collocamento temporaneo non ha tempi certi perché dipende dall’iter processuale tra famiglia d’origine e Tribunale per i Minorenni, l’affidamento preadottivo ha durata di 1 anno e può essere prorogato per un altro anno o può essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza.

L’incontro fra la coppia ed il bambino nella maggior parte dei casi avviene nella comunità che ospita il minore con modalità e tempi graduali, nel rispetto delle esigenze del bambino. Nel corso dell’anno di affido preadottivo la coppia è seguita dai Servizi Sociali.

In questa fase dell’adozione nazionale bisogna sempre fare i conti con il rischio giuridico, che consiste nella possibilità che il minore debba ritornare alla famiglia di origine (genitori o parenti sino al 4° grado). Al termine di questo periodo, e a seguito di un ulteriore colloquio che la coppia effettuerà con il Giudice del Tribunale per i Minorenni per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per legge, valutati le informazioni e gli esiti delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, il Tribunale emette il decreto di adozione. Gli effetti giuridici del provvedimento di adozione sono i seguenti.

Effetto legittimante: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome.

Effetto risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra il bambino e la sua famiglia d’origine (ad eccezione degli impedimenti matrimoniali).

L’adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non si trovi nuovamente in stato di abbandono: in questo caso verrà estinto il precedente legame adottivo e si avvierà un nuovo procedimento di adozione.

La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, viene trascritta immediatamente nel registro di cui all’art. 18 (registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni) e comunicata all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita del minore, che lo annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Internazionale :

L’adozione internazionale riguarda i minori stranieri (ossia i minori di nazionalità diversa rispetto agli aspiranti genitori adottivi).

Essa può essere chiesta secondo la normativa italiana da:

persone residenti in Italia, cittadini italiani residenti all’estero da meno di due anni, cittadini italiani residenti all’estero da oltre due anni (in tal caso, i cittadini italiani possono optare, in alternativa, per la procedura semplificata di cui all’articolo 36, comma 4, Legge n. 184/83).

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi previsti per l’adozione nazionale di cui all’articolo 6 della legge 184/83.

Prima di tutto gli aspiranti genitori adottivi devono presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per territorio e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

Il Tribunale per i minorenni accerta, anche tramite i servizi sociali, l’idoneità dei richiedenti ed emette appunto un “decreto di idoneità”.

Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti genitori adottivi, devono conferire incarico ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali affinchè proceda agli adempimenti necessari per l’adozione.

L’incarico deve essere conferito entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità.

L’ente autorizzato organizza, tra l’altro, gli incontri tra la coppia ed il bambino.

Se gli incontri si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L’Aja all’articolo 4.

Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L’Aja.

A seguito dell’autorizzazione all’ingresso da parte della Commissione per le adozioni internazionali, il bambino entra in Italia con visto di ingresso a scopo di adozione.

Trascorrerà insieme alla coppia un anno in regime di “affidamento preadottivo”.

Al termine il Tribunale per i minorenni pronuncia l’adozione e ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.

In casi speciali :

L’adozione in casi speciali non va confusa con l’adozione tradizionale (“legittimante”), essendo ben diversi i presupposti e gli effetti dell’una e dell’altra.

Quanto ai presupposti, l’adozione in casi particolari è un’ipotesi residuale che si applica solo quando non è possibile l’adozione legittimante, ossia quando il minore non è in stato di abbandono.

Quanto agli effetti, questo tipo di adozione mantiene inalterato il rapporto di parentela con la famiglia di origine (ossia non produce effetti legittimanti).

Dal punto di vista normativo, l’adozione in casi particolari è prevista dall’articolo 44 della Legge 184/83 (Legge adozioni), secondo cui:

“I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):

  1. a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  4. d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.

In base all’articolo 44 della Legge 184/83, sopra riportato, l’adozione in casi particolari può essere chiesta:

  1. a) dai parenti fino al sesto grado o da persone comunque unite al minore da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore è orfano di padre e di madre;
  2. b) dal coniuge, quando il minore è figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. c) in favore del minore che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 3 della Legge 104/92 e sia orfano di entrambi i genitori;
  4. d) in favore del minore per il quale sia constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

Si evidenzia quanto segue.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), c) e d) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, a differenza di quanto previsto in linea generale nell’adozione tradizionale (che è consentita solo ai coniugi sposati da almeno tre anni).

Va precisato che, se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. In questo specifico caso, il divieto per il singolo di procedere all’adozione si giustifica con la necessità di tutelare l’unità del nucleo familiare già esistente.

L’adozione di maggiorenni :

L’adozione di maggiorenni è uno strumento che mira essenzialmente, a differenza dell’adozione di minori di età, a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio ed il nome della famiglia. In altri casi può essere un mezzo per fornire un’assistenza duratura ad un soggetto bisognoso, come ad esempio ad una persona handicappata. La persona maggiorenne con l’adozione acquista la qualifica di figlio adottivo.

I presupposti dell’adozione di maggiorenni sono:

l’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intenda adottare;

l’adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta);

è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, dato da loro personalmente;

è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli (nati nel matrimonio e fuori del matrimonio) (vedi schede sui figli legittimi e sui figli naturali) maggiorenni dell’adottante, dato anche non personalmente, ma tramite una persona munita di procura speciale, e cioè ufficialmente autorizzata.

Età: quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di 30 anni, ferma restando la differenza di età dei 18 anni;

Assenso: il tribunale può pronunciare l’adozione anche se considera ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei suoi genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge dell’adottante o dell’adottato se separati di fatto.

La domanda di adozione si propone al presidente del tribunale del luogo dove l’adottante ha la residenza;

devono essere prestati i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti interessati richiesti dalla legge;

il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

– se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

– se l’adozione conviene all’adottando;

il tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o non far luogo all’adozione (la sentenza può essere impugnata davanti alla corte di appello dall’adottante, dal pubblico ministero e dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione);

il provvedimento di adozione viene trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

L’adottato:

assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio;

conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;

non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante;

acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante.

L’adottante:

non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato;

non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato.

Gli effetti si producono dalla data del provvedimento che pronuncia dell’adozione.