La negozazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle crisi riguardanti le unioni matrimoniali e le unioni civili che ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014).

Con tale procedura le parti s’impegnano direttamente a cooperare tra loro con buona fede e lealtà, osservando il dovere della riservatezza, per risolvere una controversia (nella fattispecie, separazione o divorzio) relativa a diritti disponibili. Sotto pena di nullità, la convenzione deve essere redatta in forma scritta, deve indicare il termine – non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni – entro il quale va concluso l’accordo e deve sempre riportare la firma delle parti autenticata dai rispettivi avvocati.

Una volta redatta la convenzione (preceduta o meno dall’invito facoltativo alla negoziazione), si può passare alla stesura dell’accordo vero e proprio, nel quale sono indicate le condizioni (patrimoniali e non), così come concertate tra le parti all’esito della trattativa aperta con la stipula della convenzione stessa.

Dopo la sottoscrizione dell’accordo, da corredare del mandato che ciascuna parte conferisce all’avvocato che la assiste per l’intero corso della procedura, gli atti (comprensivi di convenzione, accordo e produzioni documentali) vanno trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (ai fini della cui determinazione si applicano criteri sostanzialmente analoghi a quelli che presiedono all’individuazione del giudice della separazione o del divorzio), affinchè quest’ultimo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

A questo proposito, si segnala che se, ai fini dell’apposizione del nullaosta, il procuratore si limita a verificare la mera regolarità degli atti, la concessione dell’autorizzazione è un adempimento che implica sempre il riscontro della conformità delle condizioni pattuite all’interesse dei figli, con la conseguenza che, difettando tale presupposto, al p.m. non residuerà altra scelta che quella di rimettere gli atti al Presidente del Tribunale, affinchè il procedimento (sino ad allora stragiudiziale) possa proseguire nelle forme ordinarie.

Avvenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte della procura, è onere di almeno uno degli avvocati che hanno assistito le parti in fase di negoziazione trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione (effettuata a mezzo pec), così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio.

Sebbene l’accordo eventualmente raggiunto dai coniugi a seguito di negoziazione assistita costituisca un atto di autonomia privata, per espressa previsione normativa, esso produce gli effetti e tiene luogo di un provvedimento del giudice, con il corollario che, in ipotesi di inadempimento, esiste sempre la possibilità di portarlo ad esecuzione coattiva.