Il testamento biologico

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge che disciplina l’istituto del testamento biologico (L. 219/2017) in base alla quale nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza di consenso libero e informato della persona interessata.

Come reca il titolo della normativa, essa introduce le figure del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento.

In merito al primo, in esso si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, che generano tra i due soggetti un rapporto di cura e fiducia (art. 1 c.2).

Le disposizioni anticipate di trattamento costituiscono lo strumento attraverso cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura ed eventuale incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e prestare il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (art. 4 c.1).

Nel documento con il quale sono redatte le DAT è indicata anche la persona di fiducia, detta “fiduciario”, che fa le veci dell’interessato lo rappresenta nelle relazioni con il medico.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT oppure a disattenderle, in accordo con il fiduciario, qualora esse risultino palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica.

La legge stabilisce che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo. Quest’ultimo ha, poi, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso informato prestato attraverso le DAT.

Lo Studio Legale Bertoli si occupa di redigere le DAT in collaborazione con medici competente per consentire all’utente di assumere le proprie decisioni con la consapevolezza richiesta dall’art. 4 della Legge 219/2017: «1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari».