I contratti e la cessazione della convivenza di fatto

La disciplina delle convivenze di fatto ha avuto ingresso ufficiale all’interno dell’Ordinamento giuridico italiano con l’emanazione della legge numero 76 del 20 maggio 2016 (cd. legge Cirinnà).

La registrazione anagrafica facilita la prova della convivenza, ed è necessaria solo in caso si voglia stipulare un contratto di convivenza, ma non per far maturare gli effetti di legge.

Lo studio legale Bertoli si occupa di redigere i contratti di convivenza che, seppure non siano necessari per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà, servono a regolare con maggiore precisione le “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune”, anche in caso di eventuale cessazione. Possono firmare un contratto di convivenza cittadini maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).

Con riguardo ai rapporti personali, la legge prevede una regolamentazione piuttosto scarna e frammentaria: nel rispetto della volontà dei conviventi di non formalizzare il proprio rapporto, sono affidati alla spontaneità tutti gli aspetti che caratterizzano il ménage della coppia, come coabitazione, collaborazione, assistenza morale e materiale.

La convivenza di fatto può cessare con possibilità che il giudice, su richiesta stabilisca un obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner versa in stato di bisogno. A differenza di quanto succede per le coppie sposate, non è invece possibile richiedere il “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.