La separazione, divorzio

Lo Studio legale Bertoli interviene nella gestione della crisi familiare seguendo sia le procedure consensuali o congiunte, sia quelle giudiziali.

La separazione di fatto è l’interruzione della convivenza tra i coniugi attuata in via di mero fatto, cioè senza l’intervento di un provvedimento del tribunale. È l’atto concreto della separazione fisica tra i due coniugi, che di comune accordo cominciano a vivere due vite separate. È priva, dunque, di effetti giuridici.

La separazione consensuale è quella che avviene per accordo delle parti. L’accordo viene portato – con un ricorso – all’attenzione del giudice. Per avere efficacia, dovrà essere omologato dal Tribunale e lo sarà soltanto qualora non sia in contrasto con l’interesse della prole.

La separazione giudiziale è quella pronunciata dal Tribunale quando tra i coniugi non si raggiunga un accordo sulle condizioni.

Il divorzio può essere richiesto sei mesi dopo la comparizione dei coniugi d’innanzi al Tribunale nel caso di omologa delle condizioni di separazione o dopo dodici mesi sempre dalla comparizione dei coniugi d’innanzi al Tribunale in caso di sentenza di separazione giudiziale.

Il divorzio congiunto ha la sua base in un accordo raggiunto tra i coniugi che possono essere rappresentati da un unico avvocato. Il Tribunale si pronuncerà comunque con sentenza.

Il divorzio giudiziale è il procedimento a cui si attinge nel caso in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo. E’ fissata un’udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale al fine di dar corso al tentativo di conciliazione per verificare che sia venuto definitivamente meno l’affectio maritalis. Fallito il predetto tentativo, la causa prosegua d’innanzi a diverso giudice il quale darà corso all’attività istruttoria che consentirà di acquisire gli elementi necessari per assumere la decisione definitiva pronunciata dal Tribunale.